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La Corte di Giustizia Europea ha chiarito le norme relative ai programmi assicurativi collettivi ad adesione volontaria

Con sentenza del 29 settembre 2022, la Corte di Giustizia Europea (CGE) si è pronunciata sui requisiti normativi per gli assicurati che distribuiscono polizze assicurative collettive ad adesione volontaria ai propri clienti, chiarendo quella che in precedenza era un'area grigia della direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD).

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Con sentenza del 29 settembre 2022, la Corte di Giustizia Europea (CGE) si è pronunciata sui requisiti normativi per gli assicurati che distribuiscono polizze assicurative collettive ad adesione volontaria ai propri clienti, chiarendo quella che in precedenza era un'area grigia della direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD).

La sentenza afferma che un “intermediario assicurativo” o “distributore assicurativo”, può anche essere una persona giuridica che consente ai propri clienti l'adesione, su base volontaria, a una polizza collettiva a titolo oneroso, ove tale adesione dia diritto a tali clienti a prestazioni assicurative.

Due sono gli elementi fondamentali:

  1. La persona giuridica (può trattarsi ad es. di un ente), percepisce una remunerazione per aver offerto l'adesione alla polizza assicurativa collettiva che ha sottoscritto in precedenza con una compagnia assicurativa.
  2. Questa sentenza riguarda solo le polizze collettive ad adesione volontaria; le polizze obbligatorie non sono direttamente interessate dalla decisione della CGE.

Qual è la differenza tra polizze collettive volontarie e obbligatorie?

La differenza tra le polizze assicurative collettive volontarie e obbligatorie è che le polizze collettive volontarie sono quelle che un cliente può scegliere di stipulare, come la protezione assicurativa per malattia o infortunio all'estero. Questi prodotti possono aggiungere valore alla proposta commerciale e una protezione aggiuntiva per i clienti che scelgono di acquistarli.

Esempi di polizze collettive obbligatorie includono programmi messi a disposizione dal datore di lavoro che coprono alcune prestazioni sanitarie o pensionistiche e in cui ogni dipendente appartenente al gruppo target della polizza collettiva aderisce automaticamente ad essa.

Cosa significa questo per i vostri piani assicurativi?

Gli assicurati di una polizza collettiva nell'ambito di cui sopra dovrebbero considerare se la loro attuale offerta assicurativa potrebbe comportare l'obbligo per loro di essere autorizzati come intermediari assicurativi. Ciò è particolarmente vero per la Germania, che era lo Stato membro dell'UE che ha chiesto alla Corte di Giustizia di esaminare la questione e dove finora l'interpretazione prevalente era stata che gli assicurati non venissero mai considerati come distributori di assicurazioni. Tuttavia, poiché il ruolo della Corte di Giustizia è quello di garantire un'interpretazione coerente del diritto europeo in tutti gli Stati membri e le pronunce pregiudiziali come quella in oggetto sono vincolanti per tutte le giurisdizioni UE, raccomandiamo a tutti i nostri partner nell'ambito dei programmi Affinity in Europa di considerare questa come un'opportunità per rivedere con Marsh come è strutturato il loro programma Affinity e se ci sono miglioramenti che potrebbero essere apportati. I clienti interessati dovrebbero anche discutere le potenziali conseguenze legali con il proprio ufficio legale e/o consulente legale esterno.

Se sei un contraente di una polizza collettiva volontaria e offri l’adesione alla stessa ai tuoi clienti dietro compenso, dovresti collaborare con il tuo consulente legale per valutare il tuo attuale rischio e quali azioni possono essere intraprese affinché lo schema offerto sia conforme alla nuova interpretazione di l'IDD. A seconda della situazione specifica, le opzioni possono includere, ad esempio:

  • Registrazione come intermediario a titolo accessorio.
  • Registrazione come intermediario.
  • Riprogettazione del programma assicurativo, ad esempio, in modo da non ricevere compensi per aver contribuito a facilitare l'assicurazione volontaria per i tuoi clienti.

Poiché sempre più consumatori effettuano acquisti digitali, un'altra opzione da considerare è quella di aggiornare le proprie offerte introducendo una soluzione digitale o creando un'esperienza più fluida per l'utente finale su una piattaforma digitale.

In Italia la norma è già in vigore dal 2006, Marsh si è subito attivata per supportare i suoi clienti nello sviluppo di programmi assicurativi in linea con la nuova regolamentazione.

Ora la normativa si è estesa alla maggioranza dei paesi Europei, ma il nostro team è in grado di supportare anche progetti sviluppati al di fuori dell’Italia, in base alle normative e alle esigenze locali, grazie all’esperienza maturata con clienti provenienti da diversi paesi dell'UE.