Con l’entrata in vigore del decreto n. 152 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” sono state introdotte alcune importanti novità al Codice Civile in materia di trasporti, spedizioni e privilegi.
La riforma, auspicata da tempo dalla categoria degli spedizionieri, ha trovato una valvola di sfogo tramite la previsione dell’art. 30 bis della legge di conversione relativa a Intermodalità e Logistica integrata: processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche.
La nuova disciplina ha, di fatto, l’obiettivo di:
La norma è stata modificata introducendo la casistica del “trasporto multimodale”, per il quale viene stabilito che laddove il trasporto sia effettuato per il tramite di più vettori di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di perso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.
La norma è stata modificata prevedendo la possibilità per lo spedizioniere di agire, oltre che in nome proprio e per conto del mandante – come previsto nell’originaria formulazione dell’articolo – anche in nome e per conto del mandante nella conclusione dei contratti di trasporto e nel compiere le operazioni accessorie, se dotato di valida procura da parte del mandante.
La norma è stata modifica sostituendo al “committente” la figura del “mandante” e al concetto di “via, mezzo, modalità di trasporto, interesse del committente” quello più generale di “mandato”. Viene inoltre ribadito il fatto che, in assenza di espressa richiesta del mandante, lo spedizioniere non ha l’obbligo di provvedere all’assicurazione del materiale spedito.
La norma è stata integrata richiamando, per quanto concerne la disciplina delle responsabilità della figura dello spedizioniere/vettore, quella dell’art. 1696 C.C. oggetto di variazione.
La norma è stata integrata inserendo nel novero dei fruitori del privilegio speciale sui crediti la figura dello spedizioniere.
Viene infatti stabilito che, per i crediti (ad esempio i noli) derivanti da contratto di trasporto/spedizione, nonché per le spese d’imposta anticipate, il privilegio sulle cose oggetto di trasporto/spedizione possono essere fatti valere, a patto che i beni siano riconducibili a un unico contratto con prestazioni periodiche o continuative.
Viene inoltre riconosciuto al mandatario in generale (ivi incluso lo spedizioniere), laddove abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il beneficio del privilegio specifico di cui all’art. 2752 C.C. relativo ai “Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per i tributi locali”.
La Specialty Marine di Marsh, con il supporto della Divisione Transport & Logistics e dell’ufficio Sinistri Trasporti è a disposizione per verificare le vostre esigenze e ad approfondire queste tematiche.
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